La moglie che tradisce il marito con altre donne

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 11 novembre 2008 - 23 gennaio 2009, n. 1734

(Presidente Carnevale - Relatore Panebianco)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19.1.2005 il Tribunale di Belluno, pronunciando sulla domanda di separazione per colpa della moglie proposta da G. C. D. P. nei confronti di R. T. e sull'analoga domanda per colpa del marito proposta in via riconvenzionale dalla T., dichiarava la separazione con addebito al marito per maltrattamenti, escludeva i comportamenti di adulterio dedotti a carico della moglie, disponeva l'affidamento del minore alla madre e liquidava, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno di euro 300,00 per il figlio e di euro 80,00 per la moglie, entrambi rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

Proponeva impugnazione il C. D. P., insistendo nella pronuncia di addebito alla moglie e nella esclusione dell'assegno a favore della stessa.

All'esito del giudizio, nel quale si costituiva la T. chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 20.6-27.7.2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, addebitava la separazione anche alla moglie, escludeva l'assegno liquidato a suo favore e compensava integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Riteneva la Corte d'Appello, sulla base del contenuto di due lettere inviate alla T. da tali S. G. e P. G. in costanza di matrimonio, che era risultata provata la sussistenza delle dedotte relazioni extraconiugali "di tipo amoroso" intrattenute dalla moglie con costoro e che dette relazioni erano state determinanti per il venir meno del legame coniugale, provocando quelle reazioni violente, pur ingiustificabili, del marito che avevano comportato in primo grado la pronuncia, ormai definitiva, di addebito della separazione a costui. Revocava di conseguenza l'assegno già disposto a favore della T., precisando che in ogni caso non ne avrebbe avuto diritto in quanto i redditi dei due erano quasi equivalenti.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione R. T. che deduce tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria, G.C. D. P..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso R. T. denuncia difetto di motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia dedotto la sussistenza delle relazioni extraconiugali che sarebbero state da lei intrattenute con i sigg. G. e G. sulla base di due lettere che le avrebbero indirizzato, senza considerare che costoro, in sede di deposizione testimoniale, avevano escluso dette relazioni e senza tener conto della diversa interpretazione data al riguardo sia dal giudice di primo grado che dal giudice penale nel procedimento per maltrattamenti a carico del C., con la conseguenza che in definitiva la Corte di merito non aveva esposto le ragioni per le quali non avesse tenuto conto di tali elementi istruttori.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 151 comma 2 e 2697 C.C.. Sostiene che la Corte d'Appello non abbia considerato che i maltrattamenti da lei subiti erano risultati pienamente provati sia in sede penale che nel presente giudizio e che, anche ammettendo per ipotesi che costei avesse intrattenuto delle relazioni extraconiugali, queste sarebbero state solo la conseguenza delle aggressioni fisiche del marito e non la causa dell'intollerabilità della convivenza, con la conseguente erroneità dell'addebito anche nei suoi confronti.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto volti entrambi a dimostrare l'erroneità dell'interpretazione dei fatti di causa operata dalla Corte d'Appello e dalla rilevanza ad essi attribuita ai fini della pronuncia di addebito della separazione anche a carico della ricorrente T., sono infondati, risolvendosi sostanzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione non riconducibile nemmeno nell'ambito della previsione di cui al n. 5 dell'art. 360 C.P.C. che richiede per la sua configurabilità un contrasto fra le varie parti della motivazione della sentenza ovvero una lacuna nel tessuto argomentativo.

La doglianza della ricorrente, basata innanzitutto sulla mancata considerazione di altri elementi di valutazione (prove testimoniali e sentenza di condanna pronunciata in sede penale nei confronti del marito) da parte della Corte d'Appello che ha fondato invece la sua decisione unicamente su due lettere ritenute determinanti ai fini del convincimento sulla sussistenza di rapporti sentimentali extra-coniugali anche "inusuali" con altra donna, non tiene conto del principio, sempre affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi emersi qualora ne reputi alcuni decisivi e di univoco significato, dandone idonea motivazione.

Ciò è avvenuto nel caso in esame in cui è stato dato credito alle due lettere in quanto scritte in epoca non sospetta dagli stessi soggetti che a tale relazione avevano dato luogo, privilegiandone implicitamente il contenuto rispetto alle deposizioni testimoniali rese successivamente dagli stessi, le cui dichiarazioni, riportate in ricorso, si pongono all'evidenza in netto contrasto con dette lettere.

Né maggior rilievo può assumere in questa sede di legittimità il richiamo alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti del marito e della quale, oltre tutto, nulla si dice in ordine all'ipotesi contestata se non che trattavasi di "gravi reati". Peraltro, se con tale richiamo si sia inteso alludere al comportamento violento assunto dal marito nei confronti della moglie, la circostanza risulta vagliata dalla Corte d'Appello che, pur non potendo interferire sulla pronuncia del Tribunale sul punto in ragione del giudicato che si era formato sull'addebito a carico del C., ha comunque evidenziato il comportamento assolutamente ingiustificabile a sua volta assunto da costui.

Anche la tesi espressa in particolare con il secondo motivo, con cui si sostiene che le relazioni extra-coniugali sarebbero state comunque successive alle aggressioni fisiche subite ad opera del marito, si muove sul piano della valutazione con la prospettazione di una successione dei fatti diversa da quella esposta dalla Corte d'Appello la quale ha ritenuto invece che il comportamento, pur violento e non giustificabile del marito, era stato una reazione alle relazioni extra-coniugali della moglie e sottolineato che non erano emersi elementi per spiegare diversamente tale comportamento, ben spiegabile invece in presenza dell'infedeltà della moglie.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 C.C. nonché errata ed insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, dopo aver escluso il diritto all'assegno a seguito del disposto addebito anche nei suoi confronti, abbia poi erroneamente osservato che in ogni caso non le competerebbe per la quasi equivalenza dei due redditi, senza considerare che il marito vive in un'abitazione propria e lei invece in una casa presa in locazione. Con evidenti conseguenze sul piano economico.

Orbene, escluso il diritto della moglie all'assegno di mantenimento per effetto dell'addebito pronunciato anche nei suoi confronti (art. 156 comma 1 C.C.), ogni valutazione nella comparazione dei rispettivi redditi risulta necessariamente assorbita anche se la Corte d'Appello ne ha fatto cenno, sostenendo, con un'affermazione da considerare però un "obiter dictum", che in ogni caso l'assegno di mantenimento non le competerebbe per la sua indipendenza economica.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per onorario ed in euro 200,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.