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Infortuni sul lavoro: le modalità per accedere al Fondo di sostegno per le famiglieGiovedì 18 ottobre 2007 E' quanto contenuto nel Decreto 2 luglio 2007 con il quale il Ministero del Lavoro ha determinato gli importi che il fondo specifico, come stabilito dalla legge finanziaria 2007, "eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro". Il provvedimento ha suddiviso secondo quattro tipologie, sulla base del numero dei componenti della famiglia, l'importo spettante:
Il decreto stabilisce inoltre anche requisiti e modalità di accesso ai benefici. (Altalex, 16 ottobre 2007) MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DECRETO 2 Luglio 2007 Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo; Decreta: Art. 1.
Benefici erogati dal Fondo 1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato Fondo, eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro. =====================================================================
Tipologia | Numero dei superstiti | Importo (EURO)
=====================================================================
A | 1 | 1.500
B | 2 | 1.900
C | 3 | 2.200
D | Piu' di 3 | 2.500
3. L'importo di cui al comma 1 e' ridotto del 50 per cento quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si e' verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a 50.000 euro. Art. 2.
Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo 1. Il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta: Art. 3.
Requisiti di accesso ai benefici 1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e' erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati all'art. 2 quando, previo sommario accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro. Art. 4.
Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni 1. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente per territorio. L'istanza deve contenere le informazioni di cui al fac-simile allegato al presente decreto. Art. 5.
Ripetizione dell'indebito 1. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e l'INAIL provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile. Il Ministro: Damiano Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232 Servono ulteriori chiarimenti? Richiedi una consulenza legale online. |