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Licenziamento per giusta causaLunedì 14 gennaio 2008 In tema di licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro non può prescindere dalla previa contestazione dell’addebito e dall’audizione del lavoratore, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, se quest’ultimo lo richiede e non abbia fini dilatori, ma la funzione di protrarre la difesa scritta attraverso chiarimenti e precisazioni. Questa la conclusione a cui sostanzialmente è giunta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 9 ottobre 2007, n. 21066. La vicenda ha riguardato una società datrice di lavoro che, a seguito di un licenziamento di un dipendente per giusta causa, si era vista condannare dal giudice di primo grado alla reintegrazione del lavoratore licenziato, nonché al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione dello stesso, e ciò in quanto avrebbe disatteso delle procedure formali, con particolar riguardo alla mancata audizione del dipendente che, ricevuto l’addebito, aveva fornito generiche controdeduzioni chiedendo di essere ascoltato per alcune precisazioni. Sentenza confermata, con alcune limitazioni retributive, anche dalla Corte D’Appello, avverso la quale la società interessata ha proposto ricorso per Cassazione. La Corte ha respinto il ricorso ritenendo che nella fattispecie la richiesta del lavoratore di essere ascoltato non era affatto dilatoria ma, in base al contenuto, alla complessità della vicenda, alla generica giustificazione influenzata dalla scarna contestazione adottata, le brevi giustificazioni scritte dall’interessato non potevano ritenersi esaurienti senza necessità di ulteriori precisazioni. Al riguardo, nella sentenza in esame, la Corte ha richiamato alcuni indirizzi giurisprudenziali, fornendo importanti principi in tema di procedimento disciplinare, ancorché finalizzati al licenziamento, che giova la pena ricordare:
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