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Infortuni sul lavoro e liquidazione del danno differenzialeMercoledì 05 marzo 2008 E', ormai, comunemente noto come l'impianto della legge infortuni (D.P.R. n. 1124 del 1965) preveda sin dall'origine l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e, dunque, dal risarcimento del danno, proprio per effetto dell'operatività della copertura assicurativa, ad eccezione, però, di un caso. Infatti, al lavoratore infortunato è riconosciuta la facoltà di indirizzare direttamente al proprio datore di lavoro la richiesta di risarcimento di un danno subito e coperto dall'assicurazione, allorquando l'infortunio de quo: Pertanto, ben si intuisce come allorquando emerga una colpa penale del datore di lavoro o di un suo ausiliario, a norma del citato art. 10, verrà meno l'indicata esenzione e riprenderà vita, nella sua pienezza, la responsabilità di diritto comune a carico del datore medesimo. Sin qui nulla quaestio. Le problematiche, semmai, si presentano allorquando si prende in considerazione la tematica relativa alle modalità di ^quantificazione del danno risarcibile^ direttamente dal datore di lavoro. Sul punto, soccorre in aiuto il contenuto del comma 6 della norma poc'anzi citata, il quale stabilisce che "non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato". La predetta disposizione allude, pertanto, alla meglio nota figura del ^danno differenziale^ che consiste esattamente in quella eventuale porzione di danno calcolato secondo il diritto comune e non coperta dall'intervento previdenziale per il medesimo titolo (G. MARANDO, Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro, Milano, 2003, 501). Quindi, il ^danno differenziale^ si configura come quella ulteriore ed eventuale quota di ristoro derivante dall'insufficienza delle prestazioni previdenziali secondo le normali regole della responsabilità civile. Proprio sulla scorta della definizione poc'anzi offerta con riferimento alla figura del ^danno differenziale^, si osserva che da un'analisi dettagliata condotta è emerso come esclusivamente una parte della dottrina (G. MARANDO, Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortnui sul lavoro, Milano, 2003, 505) si sia occupata specificamente delle modalità di calcolo del danno de quo. A tale proposito, l'Autore di cui sopra ha sottolineato che la citata tipologia di danno va, dunque, calcolata con riferimento al quantum delle prestazioni assicurative che vengono erogate nel nuovo regime che, a fronte del D. Lgs. n. 38 del 2000 - recante ^Disposizioni in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali^ -, ha introdotto la voce del danno biologico nell'ambito dei danni indennizzabili. Orbene, alla luce delle consideraioni sin qui svolte, il Marando ha riconosciuto che il ^danno differenziale^ permette al lavoratore di ottenere dal responsabile dell'infortunio l'eventuale eccedenza di risarcimento civile rispetto alle seguenti voci: In definitva, sempre secondo l'opinione del medsimo Autore, il ^danno differenziale^ dovrà essere determinato mediante sottrazione dall'importo del danno complessivo, liquidato dal giudice secondo i criteri del codice civile, di quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo al medesimo momento cui si riconduce il primo, in altre parole tenendo in considerazione i rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (in giurisprudenza, sul medesimo punto, si vedano: Cassazione civile. Sez. lav., 26 maggio 2001, n. 7195, in Giust. civ. Mass., 2001, 1067; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 1996, n. 11073, in Giust. civ. Mass., 1996, 1722). Ritornando a quanto poc'anzi osservato, se è pacifico che le modalità di calcolo per la quantificazione precisa del ^danno differenziale^ sono state evinte da un orientamento dottrinale, non altrettanto si può dedurre dalle pronunce guirisprudenziali esaminate ai fini della presente relazione. Infatti, la giurisprudenza si è generalmente limitata ad offrire una semplice definizione del danno in questione. Così, proprio con riferimento ad un infortunio occorso sul lavoro ad un operaio intento a lavorare ad una presa metallica, incidente che gli ha procurato la perdita di quattro dita della mano sinistra e delle teste dei quattro metacarpi corrispondenti, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio secondo il quale "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero da parte del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale nell'ipotesi di esclusione di questo esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale …, riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria (Cassazione civile, sez. lav., 20 giugno 2003, n. 9909, in Giust. civ. Mass., 2003, f. 6. Ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 29 gennaio 2002, n. 1114, in Giust. civ. Mass., 2002, 154; Cassazione civile, sez. lav., 16 giugno 2001, n. 8182, in Giust. civ. Mass., 2001, 1208).
Anche la giurisprudenza si è espressa, in più occasioni, sulla tematica in esame soffermandosi soprattutto, ai fini della valutazione di una perdita o riduzione della capacità specifica di lavoro, su determinati aspetti, quali: Sulla scorta delle considerazioni guirisprudenziali sin qui illustrate, ben si intuisce come l'elemento relativo alla riduzione o perdita della capacità di guadagno, legata allo svolgimento del proprio specifico lavoro, costituisca la scriminante per l'operatività del risarcimento da perdita di capacità lavorativa specifica. Ma vi è di più. Infatti, laddove nel caso concreto non si dovesse riscontrare una contrazione dell'attuale capacità di reddito del lavoratore infortunato, la giurisprudenza sposta l'attenzione sulla necessità di verificare la circostanza in prospettiva futura. Al vaglio dell'attenzione dei giudici di merito e di legittimità è stata altresì posta la questione attinente allo svolgimento, da parte del lavoratore danneggiato, di mansioni affini e confacenti a seguito dell'intervenuto infortunio. Sul punto, e proprio con riferimento al caso che qui ci occupa inerente al lavoratore infortunato che, a seguito dell'infortunio, non abbia perso il proprio lavoro, ma, al contrario, sia stato unicamente adibito a mansioni equivalenti alle precedenti e con mantenimento della propria retribuzione, i giudici di merito hanno espressamente stabilito che "nella valutazione dell'incidenza negativa sul reddito della diminuita capacità lavorativa, attuale o potenziale, deve aversi riguardo alla capacità lavorativa specifica o in mansioni affini e confacenti" (Tribunale di Crema, 8 giugno 1989, in Inf. previd., 1990, 632). A conferma di quanto poc'anzi affermato, è stata altresì riscontrata una pronuncia espressa dai giudici di legittimità che, in tema di diritto alla pensione di invalidità, hanno accostato alla capacità di continuare a svolgere la propria specifica attività lavorativa lo svolgimento di un'attività affine dalla quale si trae il relativo guadagno (Cassazione civile, sez. lav., 12 ottobre 1984, n. 5116, in Giust. civ. Mass.1984, fasc. 10, esattamente statuisce che "per l'insorgenza del diritto alla pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche, è necessaria l'intrinseca e obiettiva riduzione nell'assicurato, a causa di malattia, della capacità di continuare a svolgere la propria specifica attività lavorativa, ovvero attività affine traendone il relativo guadagno). Addirittura, la Cassazione in una recente pronuncia ha esaminato la questione de quo con riferimento al lavoratore che ricopre la qualifica professionale di ^operaio generico^. (Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2003, n. 18945). I giudici della Corte hanno, a tal proposito, ribadito che per valutare se concretamente si sia verificata una riduzione della capacità lavorativa specifica avuto riguardo ad un un operaio generico, essendo più ampio il ventaglio delle attività cui lo stesso è chiamato, si dovrà porgere maggiore attenzione alla varietà di alternative che allo stesso è offerta, sia pure con riferimento alle concrete probabilità desumibili dalla situazione specifica ambientale e personale. Quindi, ai fini di una concreta verifica della riduzione o della perdita in capo al lavoratore infortunato della capacità di lavoro specifica, l'aspetto relativo allo spostamento del danneggiato dalle mansioni precedentemente svolte a nuove ed affini mansioni, alla luce delle pronunce poc'anzi illustrate, può presumibilmente assumere una certa rilevanza giuridica.
Alla luce di ciò, pertanto, dottrina autorevole ha avuto modo di ribadire che strettamente connesso ai criteri sulla quantificazione del danno comune, che riguarda sempre i limiti oggettivi della rivalsa, è l'argomento dell'incidenza sulla pretesa dell'assicurazione della colpa concorrente del danneggiato. A tale proporsito, pertanto, il giudice adito con l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., prima deve effettuare la liquidazione del danno patito dall'infortunato, con adeguata motivazione delle modalità di calcolo secondo gli ordinari criteri utilizzabili per il danno da fatto illecito, decurtando tale liquidazione in base al concorso di colpa del danneggiato stesso (G. MARANDO, Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro, Milano, 2003, 533; G. ALIBRANDI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano, 2002, 760). Quindi, proponendo l'esempio di un danno civile pari a 100, con un concorso di colpa della vittima del 25% ed una indnnità previdenziale eguale a 80, la surroga non potrà esercitarsi che per la minore somma di 75, equivalente alla parte di responsabilità del terzo e, quindi, ai corrispettivi diritti del danneggiato. Anche la giurisprudenza si è espressa, a più riprese, sul punto. Con riferimento alla responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutela rel'integrità fisica del lavoratore, i giudici di legittimità hanno, infatti, stabilito che "tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è in sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ed il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno non eliminano la responsabilità del datore di lavoro, ma ne riducono soltanto la quantificazione in misura proporzionale" (Cassazione civile, sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377, in Giust. civ. Mass., 2003, f. 4). Sulla scorta del poc'anzi esposto orientamento giurisprudenziale, anche Pretura di Taranto, 26 giugno 1993 (in Orient. giur. lav., 1994, 159) ha stabilito che "il concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'ifnortunio da lui subito, è rilevante sia sul piano della responsabilità extracontrattuale che contrattuale. Pertanto, alla luce della sentenza penale che ha stabilito il grado di incidenza del comportamento colposo del lavoratore nel verificarsi dell'infortunio, il risarcimento dei danni è diminuito secondo la gravità della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate". Ed ancora: Accanto alle citate pronunce, se ne segnalano altre dalle quali emerge, invece, un orientamento giurisprudenziale differente da quello sin qui emerso. Infatti, i giudici di merito hanno avuto modo di sostenere che in ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte ex lege, va ritenuta la piena responsabilità datoriale con conseguente obbligo di integrale risarcimento del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche, indipendentemente dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore infortunato, che non vale ad escludere la responsabilità datoriale, posto che la possibilità di concorrenti condotte colpose degli addetti è una delle principali regioni della rigorosità della normativa antifortunisctica di riferimento (Pretura di Busto Arsizio, 10 febbraio 1999; Pretura di Milano, 30 aprile 1997). Servono ulteriori chiarimenti? Richiedi una consulenza legale online. |