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Sinistri stradali e rito del lavoro: i testimoni vanno citati per la prima udienzaVenerdì 07 marzo 2008 La sintetica norma, frutto di una inopinata, affrettata, ma oserei dire scellerata decisione del legislatore, creò - e tuttora crea -numerosi problemi applicativi, tanto che (l'ormai ex) ministro Mastella, nel suo disegno di legge per la riforma della giustizia (sic!) aveva ben pensato di abrogare tout court l'art. 3 della legge de qua. Non è questa la sede per affrontare i nodi irrisolti creati dalla legge n. 102/2006; ai fini del presente scritto basterà ricordare che le cause relative al risarcimento dei danni per morte e lesioni conseguenti ad incidenti stradali, si propongono ora con ricorso, che, a differenza della citazione nel processo ordinario, deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e quindi anche del nome delle persone da interrogare. II. L'interpretazione dell'art. 420, V comma, del c.p.c. Nel rito del lavoro, l'assunzione delle prove costituende dovrebbe avvenire tendenzialmente alla prima udienza, in quanto il V comma dell'art. 420 c.p.c. prevede che nell'udienza di discussione, il giudice, se ritiene che siano rilevanti, ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, disponendo, con contestuale ordinanza per la loro immediata assunzione. Il VI comma aggiunge che qualora ciò non sia possibile, il giudice fissa altra udienza entro il termine dilatorio di dieci giorni. La norma è pertanto chiara: in quel rito, i testimoni andrebbero tendenzialmente assunti nella primissima udienza, con la conseguenza che la parte che abbia omesso di citarli potrebbe essere dichiarata decaduta ai sensi del richiamato art. 104, 1° comma, disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che "Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova". Questo, in effetti, è stato l'indirizzo di legittimità (v. Cass. civ. 12 aprile 1983 n. 2586; 14 febbraio 1984 n. 1133; 13 aprile 1987 n. 3681) sino al 1997, anno in cui il S.C., con sentenza n. 3725 rivide il proprio orientamento, ritenendo "irragionevole" e "contraria al buon senso" la soluzione sino ad allora adottata, per le seguenti motivazioni:
La Corte si allineò così alla dottrina, la quale aveva aspramente criticato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, evidenziando l'irragionevolezza della previsione dell'onere di citare i testi, ancor prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza da parte del giudice. III. La sentenza del Tribunale di Roma A quanto ci consta, dopo quella sentenza la Corte non è mai ritornata sui suoi passi, ma oggi la questione si ripresenta in tutta la sua criticità, tenuto conto delle gravi conseguenze, a seguito dell'orientamento fatto proprio dal Tribunale di Roma, con la sentenza 29 marzo 2007. Il Tribunale di Roma afferma che il principio espresso dalla Corte con la sentenza sopra ricordata non possa essere condiviso e ciò per due ragioni.
Il Tribunale avrebbe potuto ricorrere all'art. 421 c.p.c. disponendo ex officio la stessa prova dalla quale le parti erano decadute; ma anche tale possibilità è stata espressamente esclusa, sulla base di due ragioni:
IV. Alcune considerazioni Per ciò che attiene all'interpretazione dell'art. 420, V comma, mi limito a richiamare e a sottoscrivere quanto già affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3725 del 1997, la quale ha espresso il principio tutt'altro che "sbrigativamente", bensì evidenziando in maniera puntuale, come abbiamo poc'anzi visto, gli argomenti di ordine sistematico e di buon senso (il caro vecchio buon senso) che imponevano di abbandonare la tradizionale interpretazione della norma. Oltretutto, se si considera che la ratio della legge n. 102/2006 è quella di tutelare la parte danneggiata, consentendogli un più rapido risarcimento, se ne ricava che l'interpretazione formalistica adottata dal Tribunale di Roma ottiene lo scopo diametralmente opposto. In ordine, invece, alla mancata ammissione della prova ex officio, ritengo che il motivo addotto dal Tribunale sia solo apparentemente corretto, posto che il giudice di merito non ha tenuto debitamente in considerazione il fatto che la parte aveva omesso di citare i testi in forza di un indirizzo giurisprudenziale contrario a quello espresso dal Tribunale. Esisteva dunque un orientamento di legittimità che rendeva corretto il comportamento delle parti e dunque si era in presenza di "un errore scusabile". Errore, ovviamente, nella prospettiva di quell'organo giudicante e, dunque, in senso relativo e non in senso assoluto. Quello dell'errore scusabile della parte nel processo, perché fondato su un orientamento espresso – soprattutto - dal Giudice di legittimità, è un concetto che non sembra farsi strada, ma che presto o tardi dovrà essere affrontato. "Giusto processo", infatti, non è solo quello veloce, ma soprattutto quello "giusto". Ed è profondamente ingiusto sanzionare una parte che ha interpretato una norma in senso conforme alla Suprema Corte, la quale ha per legge funzione nomofilattica. La pronuncia in esame crea un pericoloso vulnus al sistema, in quanto ripropone un contrasto che sembrava risolto, con tutto ciò che ne conseguirà. Difatti, è facile prevedere che le numerosissime parti (tenuto conto dell'elevato numero di cause nella materia de qua) che si sono attenute all'orientamento espresso della Cassazione nel 1997 e che si sono viste rigettare le richieste istruttorie, reagiranno contro tali pronunce, invocando l'orientamento della Suprema Corte; questo comporterà verosimilmente riforme e cassazioni, con conseguente espletamento di una prova in una fase non deputata a ciò o, peggio, con regressione del processo. Pronunce come queste, pertanto, fanno aumentare il contenzioso, perché rendono inevitabile la reazione impugnatoria. Ecco allora che quell'esigenza di celerità, posta a base della decisione, sarà frustrata: ma stavolta veramente. Vi è poi un altro aspetto, che in questa sede posso solo accennare, ed è quello dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Troppo spesso ci si dimentica che ogni qual volta si crea un contrasto giurisprudenziale, di fatto, si realizza un trattamento diseguale dei cittadini:
Ogni giorno, nelle corti italiane, stesse identiche situazioni vengono giudicate in maniera diversa. Ci chiediamo allora: per quale ragione deve sempre prevalere il principio della libera interpretazione della norma, rispetto a quello dell'uguaglianza? Quando due diritti di rango costituzionale vengono in conflitto, è noto, occorre operare un bilanciamento. Si pensi ad esempio al diritto di cronaca e al diritto all'onore e alla reputazione. La giurisprudenza ha faticosamente cercato di bilanciare i due diritti, attraverso il ricorso a parametri quali l'utilità sociale, la continenza e la verità della notizia. Eppure, rispetto al diritto fondamentale dell'uguaglianza, questo contemperamento non avviene. Il legislatore ha provato timidamente a rimediare (parzialmente) al problema, perché di questo si tratta, attraverso il decreto legislativo n. 40/2006, stabilendo che una volta affermato un principio dalle Sezioni Unite, la sezione semplice non può discostarsene, ma deve eventualmente rimettere la questione, con ordinanza motivata, nuovamente alle Sezioni Unite (cfr. art. 374, comma 3, c.p.c). Ma è evidente la quasi totale inutilità di un simile rimedio; esso pretende di risolvere il problema, demandando la soluzione agli stessi soggetti che lo creano, cioè i giudici, oltretutto solo nella fase apicale del giudizio. La soluzione, in realtà, dovrebbe essere ricercata fuori dal sistema e non dentro al sistema. Intendo cioè dire che i contrasti di giurisprudenza vanno eliminati alla radice, con leggi di interpretazione autentica, soprattutto nel diritto processuale in cui occorre la certezza delle forme, e non vi siano ragioni sostanziali a dare ragione del contrasto. Immaginate se alla fine di ogni anno venisse emanata una legge di interpretazione autentica che in un solo colpo eliminasse tutti i contrasti giurisprudenziali. Un simile provvedimento avrebbe importantissime ricadute:
Questa potrebbe essere la soluzione migliore, perché il Parlamento è il vero organo cui spetta di assicurare che la legge sia davvero eguale per tutti. Articolo curato dall'Avv. Mirco Minardi. Servono ulteriori chiarimenti? Richiedi una consulenza legale online. |