Danno esistenziale da forzosa rinuncia alla vacanza

Danno esistenziale da forzosa rinuncia alla vacanza
Giudice di Pace Casoria, sentenza 08.11.2005 n° 3231


Il turista ha diritto al risarcimento del danno esistenziale per la forzosa rinuncia alla vacanza a seguito dello sposatamento del volo di partenza.

Lo ha stabilito dal Giudice di Pace Casoria, con la sentenza n. 3231 dell'8 settembre 2005, ricordando che il danno esistenziale consiste in un danno inerente le limitazioni alla possibilità di interagire con l’esterno, sia in senso di rapporti umani, sia come rapporti con la realtà esterna (es. recarsi in determinati luoghi), sia come limitazione dello svolgimento di attività come per l'appunto le vacanze.

All’inadempimento contrattuale del tour operator, che ha portato il recesso da parte del consumatore, deve applicarsi l’art. 13 del Dlgs n. 111/95 che attua la Convenzione sul Contratto di Viaggio e prevede la responsabilitò delll’organizzatore di viaggi per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto.