Coltivazione domestica di sostanze stupefacenti

E' necessario accertare caso per caso, anche in presenza di una coltivazione domestica non autorizzata di piante dalle quali è possibile estrarre sostanza stupefacente, se detta coltivazione presenta delle dimensioni talmente ridotte da poter essere relegata nell'area del penalmente irrilevante, in quanto tale da produrre quantitativi irrisori di droga, così da esprimere una condotta inoffensiva del bene – interesse tutelato. In tale caso, non potrà trovare applicazione l'art. 73 D.P.R. 309/1990.