Mancata riconsegna del bagaglio all'aeroporto e responsabilità del vettore

Con una recente sentenza (n. 460/2007) il Giudice di Pace di Ancona ha condannato la società Linee Aeree Italiane SpA – Alitalia, al risarcimento nei confronti di un viaggiatore tanto del danno patrimoniale subito a seguito del mancato tempestivo arrivo del bagaglio all’aeroporto di destinazione così come del danno esistenziale consistente nel disagio subito. Trattasi di un precedente importante, sopratutto alla luce dei frequenti disagi subiti dai viaggiatori per via delle mancate riconsegne dei bagagli.

La vicenda si svolge nel dicembre 2005, quando, in occasione delle vacanze natalizie, un giornalista della nota emittente televisiva satellitare EURONEWS fece rientro il 23 dicembre presso la famiglia d’origine in provincia di Ancona, per trascorrervi un breve soggiorno, dovendo rientrare già nella giornata di Santo Stefano.

Pervenuto all’aeroporto di destinazione di Ancona – Falconara il giornalista scopriva amaramente che il bagaglio regolarmente spedito da Lione non era giunto a destinazione.

I ripetuti tentativi di contatto con il call center Alitalia così come con gli addetti allo scalo dell’aeroporto di Falconara si rivelavano infruttuosi, tant’è vero che il giornalista trascorreva la mattina della vigilia di Natale ad acquistare i beni di prima necessità occorrenti; anche il pomeriggio era compromesso, in quanto lo stesso, avuta notizia dell’arrivo del bagaglio, si doveva recare con mezzi propri presso l’aeroporto per provvedere al ritiro.

Rivoltosi ad Alitalia per ottenere il rimborso delle spese sostenute, pari a circa 300 euro, il giornalista si vedeva arbitrariamente proporre da parte della compagnia aerea un rimborso del solo 50%.

A fronte della totale indisponibilità manifestata dall’Alitalia al pagamento integrale delle spese subite, il giornalista si rivolgeva allo Studio Legale Simeone Sardella di Senigallia (AN), per promuovere la lite dinanzi il Giudice di Pace competente.

Con l’atto di citazione veniva richiesta al Giudice di Pace sentenza di condanna dell’Alitalia al risarcimento integrale non solo del danno patrimoniale, di natura contrattuale, derivante dall’inesatto adempimento del contratto di trasporto, contratto che presuppone la tempestiva riconsegna del bagagli, ma anche ristoro del danno di natura extracontrattuale consistente nel disagio subito e nella perdita di riposo a causa dell’inesatta esecuzione dei doveri contrattuali, danno qualificato come esistenziale.

Tale filone giurisprudenziale rappresenta l’estensione del concetto di “danno morale da vacanza rovinata”, riconosciuto per la prima volta dalla Corte di Giustizia in relazione ai pacchetti turistici, anche alle ipotesi di un soggiorno di breve durata quale un semplice week-end; anzi è proprio la breve durata del periodo feriale che amplifica il disagio patito dal viaggiatore.

In diritto la strada al risarcimento del “danno morale da vacanza rovinata” fu aperta dalla nota sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00 che rappresenta un vero e proprio leading case; per la Corte “L'art. 5 della Direttiva del Consiglio n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva.

L’art. 5 della Direttiva 90/314/CEE invitava gli Stati membri, in estrema sintesi, ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore de viaggio siano considerati responsabili dei danni derivanti dalla inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Nell’interpretazione della Corte tra i danni soggetti a risarcimento rientra anche quello morale, ossia, nell’accezione giurisprudenziale più evoluta, il c.d. danno esistenziale (distinto da quello morale ex. art. 2059 c.c.).

L’estensione di tale concetto ai trasporti aerei e quindi ad ogni tipo di disagio conseguente all’inesatta esecuzione del contratto ruota intorno al contenuto della normativa comunitaria di settore.

Difatti il Regolamento (CE) 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, come modificato dal Regolamento (CE) 889/2002 del 13 maggio 2002 (pubblicato in GU L 140 del 30/05/2002, all’art. 10) dispone: “E’ inserito il seguente allegato: “Allegato - Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio (…) Ritardi nel trasporto dei bagagli: in caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per danno è limitata a 1000 DSP”.

Nel caso de quo le condizioni generali di trasporto Alitalia, fonte contrattuale, riproducono la medesima normativa.

La norma non limita il danno risarcibile ad una sola categoria, ad esempio contrattuale o patrimoniale, ma, riproducendo sostanzialmente il concetto di danno espresso dall’art. 2043 c.c., ampia le tipologie di danno risarcibile, senza escluderne alcuna, con l’unico limite quantitativo dei 1.000 diritti speciali di prelievo.

Sicché anche il disagio patito dal viaggiatore a causa della mancata riconsegna del bagaglio incide inevitabilmente sulla sfera aredittuale del soggetto, perturbando la normale realizzazione e esplicazione soggettiva dell’esistenza, la quale risulta alterata dal fatto illecito altrui; trattasi di danno all’esistenza, ossia del danno esistenziale.

Per le Sezioni Unite il danno esistenziale è un’autonoma categoria di danno non patrimoniale distinta dal danno biologico e morale, autonomamente risarcibile anche in via equitativa allorquando provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni e nozioni generali di esperienza (Cfr. in merito Cass. Civ. SS.UU. 24/03/2006 n. 6572, in Giur. It., 2006, 7, 1359): “Con l'espressione danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.” Cass. SS.UU. 6572/2006 cit. (si veda anche Cass. Civ. 6 febbraio 2007, n. 2546).

In altri termini, ogni alterazione dovuta a fattori esterni della normale esplicazione della vita dell’individuo, che incida negativamente sulla capacità di autodeterminazione, sulle abitudini di vita, sulla capacità di relazione, provoca un danno areddittuale meritevole di ristoro.

Orbene spetta al Giudice argomentare la prova del danno, prova che ben può essere fornita anche in base a presunzioni e nozioni della comune esperienza, secondo l’id quod plerumque accidit.

L’evoluzione giurisprudenziale, nelle sedi di massima autorevolezza della Corte di Giustizia CE delle Sezioni Unite della Cassazione, muove evidentemente verso il riconoscimento dell’evidenza e rilevanza giuridica delle ipotesi di inadempimento del contratto di trasporto aereo cui conseguano disagi al viaggiatore, il quale ha diritto ad usufruire di un periodo di riposo, ancorché breve, (ma anche di un week end dedicato ad incontri di lavoro) senza subire disagi o alterazioni della normale programmazione data a quel particolare momento dell’esistenza.

In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo cui conseguano disagi all’utente ed al suo diritto ad una serena vacanza, si concretizza quindi un danno esistenziale suscettibile di risarcimento, in via equitativa, e desumibile anche da massime di comune esperienza.

Il mancato arrivo del bagaglio personale all’aeroporto suscita nel viaggiatore uno stato d’ansia e di preoccupazione per la sorte dei propri effetti personali; ed inoltre, nel caso de quo, ha costretto il viaggiatore ad impegnare un’intera giornata del breve soggiorno, corrispondente tra l’altro alla vigilia di Natale, all’acquisto dei beni di prima necessità e alla ricerca del bagaglio; se per danno esistenziale si intende quell’alterazione ai normali e programmati equilibri di vita del soggetto, è evidente che chiunque, non potendo trascorrere con la dovuta serenità una vigilia di Natale, subisce una compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante dei propri diritti ad una normale esistenza e ad una serena vacanza. Compromissione aggravata proprio dalla brevità della vacanza, risultata nella sua fase iniziale totalmente compromessa.

La sentenza del Giudice di pace di Ancona segue altri precedenti, per la verità rari, in materia, tutti concordi nel riconoscere il risarcimento del danno esistenziale in caso di mancata consegna del bagaglio al passeggero:

  • In tema di ritardata consegna del bagaglio nel trasporto aereo, il disagio provocato dall’assenza di notizie chiare, dalla mancanza di volontà di porre rimedio alla vertenza instauratasi e dal danneggiamento del bagaglio, concreta un danno esistenziale, che, come tale, può essere valutato equitativamente dal Giudice” (Giudice di Pace di Bari, 30/03/2005).
  • In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire, oltre a danno patrimoniale, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti. (…) Risponde ad equità risarcire i disagi, non solo strettamente economici – derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve durata della vacanza.” (Giudice di Pace di Massa, 13 novembre 2003)

La liquidazione del danno esistenziale è stata effettuata in via equitativa per l’ammontare di €. 300,00.

La sentenza è interessante anche sotto un ulteriore profilo: in via preliminare il Giudice di Pace ha infatti disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla società convenuta; la Alitalia aveva infatti sostenuto in giudizio la propria totale estraneità al giudizio, in quanto unica responsabile del danno sarebbe a società di servizi aeroportuali, ossia la c.d. società di handling, la quale provvede alla gestione a terra dei bagagli stivati.

In accoglimento delle tesi di parte attrice, l’eccezione è stata disattesa.

Infatti il Regolamento C.E. n. 2027/97 (modificato dal regolamento C.E. n. 889/2002) in attuazione della Convenzione di Montreal 2/05/1999 ratificata in Italia con legge 10/01/2004 n. 12 specificatamente stabilisce “la responsabilità del vettore in caso di danni derivanti dal ritardo nel trasporto dei bagagli, a meno che questo provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il ritardo (in altri termini, la necessità da parte del vettore di dimostrare il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzo)”. Per tali motivi, prosegue il Giudice, la chiamata in causa della società di handling era una mera facoltà tanto della società convenuta, la quale ben poteva se del caso agire con chiamata in garanzia, quanto dell’attore, il quale può scegliere se esercitare la propria azione alternativamente nei confronti del vettore o della società di handilng.

Il Giudice di Pace di Ancona ha anche accolto integralmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, condannando l’Alitalia al pagamento delle spese di giudizio. In conclusione l’Alitalia, anziché risarcire il cliente integralmente per la modica cifra di 330 euro, dovrà sostenere tra risarcimento dei danni e spese legali oltre 2.800 euro per la controversia, senza considerare i costi della propria assistenza legale.