Sospensione della patente illegittima

La misura della sospensione della patente ha natura cautelare, con la conseguenza che è illogica la sua irrogazione a molto tempo di distanza dalla verificazione dell’incidente. (1) (2)

(1) La presente pronuncia si allinea alla decisione della Cassazione SS.UU. 13226/2007.
(2) Sul diverso problema degli autovelox, si veda il Focus: Autovelox: i recenti orientamenti giurisprudenziali.

(Fonte: Altalex Massimario 1/2008)



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 15 novembre – 12 dicembre 2007, n. 26018

Svolgimento del processo

A. D. si oppose, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, all'ordinanza emessa il 12 dicembre 2001 e notificatale il 19 febbraio 2002 con la quale il prefetto di Pescara aveva disposto la sospensione per quattro mesi della di lei patente di guida, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, codice della strada, a seguito di verbale di accertamento della violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, dello stesso codice in relazione a un incidente stradale con lesioni personali verificatosi il 5 gennaio 2001. Eccepì l'illegittimità del provvedimento, tra l'altro, per il ritardo con cui era stato emesso e per travisamento dei fatti.

Costituitasi in resistenza la Prefettura, l'adito giudice di pace di Pescara, con sentenza depositata il 31 luglio 2002, accolse l'opposizione e annullò l'ordinanza. Osservò che il provvedimento era stato emanato a una distanza temporale di quindici mesi dalla contestazione della infrazione, incompatibile con la sua natura cautelare. Soggiunse che dalla compiuta istruttoria era emerso che la causazione del sinistro andava addossata al guidatore dell'altro veicolo coinvoltovi, il quale non aveva dato la precedenza a quello condotto dall'opponente.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Ufficio territoriale del governo in forza di due motivi.

Resiste con controricorso l'intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Deduce che dall'art. 223, comma 2, c.d.s. non è previsto un termine per l'adozione del provvedimento di sospensione, limitandosi la legge a stabilire che il prefetto deve provvedere, appena ricevuti gli atti, dopo aver acquisito il parere della Motorizzazione Civile. Errata è pure la qualificazione come cautelare del provvedimento di sospensione della patente adottato a sensi della disposizione citata, non essendo atto idoneo a fronteggiare il periculum in mora, per la sicurezza della circolazione riveniente dalla possibile reiterazione di condotte illecite da parte di chi già ha violato le norme. Il provvedimento assolve viceversa alla funzione di infliggere, attraverso un procedimento sommario e con la relativa prontezza consentita, una sanzione anticipatoria rispetto alla decisione del giudice penale.

Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 222, 223 c.d.s. e 18 legge n. 689/1988 nonché vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza per avere il giudice di pace sindacato la veridicità dei fatti contestati alla ricorrente e rimesso in discussione la violazione, da parte della D., della disposizione di cui all'art. 141 c.d.s. benché l'opponente non avesse impugnato il relativo verbale di accertamento.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo il quale il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall'art. 223 del codice della strada, avendo natura cautelare e trovando giustificazione nella necessità di impedire nell'immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. Ne deriva che, pur non prevedendo la norma espressamente un termine di decadenza dal potere di disporre la sospensione cautelare della patente, il provvedimento à illegittimo ove non sia adottato entro un tempo che ne giustifichi la funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è ontologicamente collegata (cfr. Cass. nn. 17205/2005, 21048/2004, 15906/2003, 11967/2003, 14866/2001, 6108/2001, 3454/2001, 5689/2000, 11959/1999).

Tale principio à stato ribadito recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13226/2007, in sede di risoluzione del contrasto indotto da un'isolata pronuncia (la n. 11967 del 2003) che ha sostanzialmente negato la funzione cautelare del provvedimento di sospensione della partente di guida, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada, ritenendolo consentito, stante la mancata previsione espressa di un termine per la sua emissione, entro i termini di prescrizione della sanzione.

Per le Sezioni unite, il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 c.d.s. ha indubbia natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta atta ad arrecare pericolo ad altri. Pertanto, se è da escludere che il provvedimento in parola non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.), o perché il prefetto ometta di richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C, lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto ("appena ricevuti gli atti"), o non provveda appena ricevuto detto parere (anche in considerazione del fatto che la sospensione presuppone un adeguato spatium deliberandi), tuttavia, è certo che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione dell'ordinanza di sospensione devono intervenire entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento.

Non è quindi ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire a una distanza di tempo dal completamento dell'iter previsto dall'art. 223 c.d.s., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti.

Analogamente, va considerato che se lo scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare a un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità, come desumibile da un grave incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall'incidente medesimo, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato.

Alla luce di tali considerazioni, appare ineccepibile la statuizione impugnata che, nell'accogliere l'opposizione, ha motivatamente messo in luce come il provvedimento di sospensione della patente fosse stato emesso a distanza di ben quindici mesi dall'incidente, vale a dire dopo un arco di tempo incompatibile con la sua natura cautelare.

Una volta rigettato il motivo di ricorso avverso la prima delle rationes decidendi spese dal giudice di pace per accogliere l'opposizione, il secondo motivo diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, all'annullamento della decisione stessa (cfr. Cass. nn. 20454/20005, 9449/2000, 3951/1998, 10555/1994).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del suo proponente alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.600,00, di cui € 1.600,00 per onorari d’avvocato, oltre spese generali e accessori di legge