La nuova normativa della responsabilità civile Auto: il risarcimento diretto

A decorrere dall'1 febbraio 2007, nel caso di incidente stradale in cui vi siano stati danni alle cose, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona, se non si è responsabili o lo si è solo in parte, è previsto che ci si debba rivolgere direttamente al proprio assicuratore che è tenuto a risarcire il danno. Si parla in questo caso di risarcimento diretto.

Come viene risarcito il danno
E' bene premettere che il codice civile prevede con l'art. 2054 il cosiddetto concorso di colpa negli incidenti stradali. Tale concorso sta a significare che, ove nessuno dei proprietari dei veicoli coinvolti provi che la responsabilità sia addebitabile all'altro, i danni vengono risarciti (dalle compagnie di assicurazione) nella misura del 50% di quelli rispettivamente subiti.
E' necessario, pertanto, che prima di tutto, per ottenere il giusto risarcimento danni, si dimostri la responsabilità della controparte.
Premesso questo, vediamo quali sono i criteri adottati dalla legge e dalla giurisprudenza per la liquidazione del risarcimento dei danni, la cosiddetta determinazione del "quantum debeatur".
Può essere richiesto il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e quello dei danni subiti dalle persone. I danni ai veicoli si provano con la fattura o il preventivo dei lavori eseguiti o da eseguire sul veicolo. La richiesta dei danni fisici subiti è, invece, più composita.
I danni da risarcire posso essere:

  • invalidità temporanea (numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività);
  • invalidità permanente (viene liquidata con riferimento al cosiddetto "danno biologico", fisico o psichico, uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nell'età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente, tramite i cosiddetti punti);
  • maggior danno subito (eccedente la determinazione da danno biologico, deve essere provato specificamente ed è richiesta una prova molto rigida);
  • danno morale (viene determinato nella misura da 1/3 a 1/2 del danno biologico);
  • danno esistenziale.

Lo Studio Legale Bartolini è a disposizione per ogni chiarimento ed intervento difensivo volto all'ottenimento del risarcimento diretto. È possibile concordare il "patto di quota lite".