Guida in stato di ebbrezza: art. 186 del Codice della Strada

l'art. 186 del c.d.s.si applica solo ai conducenti di veicoli e non ai pedoni. Se il veicolo non richiede la patente non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente e non può essere applicato se il veicolo è in sosta con il conducente seduto a bordo. 
Il legislatore ha aggravato il trattamento sanzionatorio per il reato di guida in stato di ebbrezza, infatti ha inserito tre fattispecie incriminatici..
La prima ipotesi incriminatrice prevede solamente la pena dell'ammenda da € 500 ad € 2000 per coloro i quali abbiano un tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l, ma inferiore a 0,8 grammi per litro.

Per tale fattispecie è possibile effettuare l'oblazione semplice che prevede il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena prevista.

Per le restanti due ipotesi di fattispecie incriminatrici, di cui alle lettere b) e c), il trattamento sanzionatorio è più rigoroso, infatti vengono punite congiuntamente con la pena dell'ammenda e dell'arresto. L'ammenda infatti parte da da € 800 a va sino a € 3.200 e l'arresto è fino a tre mesi se il tasso è superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l.

Se invece viene accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, l'arresto è fino a sei mesi e l'ammenda da € 1.500 fino a € 6.000.

In qualunque dei tre casi esposti vi è anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente che va dal minimo di mesi 3 al massimo di anni 2.

Le pene vengono raddoppiate in caso di incidente stradale. e salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c), quindi come se avesse un tasso compreso nello scaglione da 0,8 a 1,5.
Lo Studio Legale Bartolini offre consulenze, anche on line, sull'argomento, sulle possibilità di proporre ricorso, oltre a fornire il patrocinio in ambito penalistico.