Smarrimento del bagaglio e danno non patrimoniale c.d. ''da vacanza rovinata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1974 del r.g.a.c. 2004 vertente

T R A

T. FRANCESCA, A.FABRIZIO, elettivamente domiciliati in Marsala, Piazza Marconi n. 70, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giunta, rappresentante e difensore come da procura in calce all'atto di citazione;

- attori –

E

EUROFLY S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Marsala, Via G. Amendola n. 13, presso lo studio dell'Avv. Carmelo De Filippi, rappresentante e difensore unitamente all'Avv. Antonio Trotti come da procura a margine della comparsa di risposta;

- convenuta -

OGGETTO: Azione di risarcimento danni nei confronti del vettore aereo per smarrimento bagagli. Convenzione di Montreal. Viaggi vacanze e circuiti tutto compreso. Danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

CONCLUSIONI degli attori: "piaccia al Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che gli attori coniugi T.-A.hanno subito lo smarrimento di uno dei due bagagli (n. AZ995974) in occasione del viaggio effettuato in data 9.9.2003 durante il volo GJ 2088 Roma Cancun effettuato con vettore Eurofly s.p.a.; conseguentemente dichiarare la responsabilità per tale disservizio di Eurofly s.p.a.; per l'effetto condannare, a titolo di risarcimento danni, la convenuta al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 8.715,50, di cui € 1.050,00 per le spese sostenute originariamente illo tempore in previsione del viaggio di nozze, come da scontrini allegati, € 500,00 per le spese occorse, necessariamente, per l'acquisto di quanto atto a supplire la merce smarrita, come da fotocopie allegate; € 4.777,00 a titolo di inadempimento contrattuale e quale corrispettivo pagato per il viaggio di nozze rovinato ed € 2.388,50 per il danno da vacanza rovinata – luna di miele –, pari al 50% del costo dell'intero viaggio di nozze, o in quella minore o maggiore somma, quale risulterà determinata nel corso del giudizio, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo; voglia pure disporre che venga ordinata la pubblicazione dell'emittenda sentenza A) su n. 2 quotidiani di tiratura nazionale che si indicano nel Corriere della Sera e nella Repubblica; B) su n. 3 riviste specializzate di turismo che si indicano in Tutto Turismo, Dove, e Gente Viaggi, nonché ordinarsi l'invio C) alla direzione generale dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile, Via di Villa Ricotti 42 00161 Roma ove è istituito un gruppo di lavoro permanente con il compito di verificare le azioni poste in essere a tutela del passeggero"; della convenuta: "voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese e reiette tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni, accogliere le seguenti conclusioni. In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non essendo stato concesso alla convenuta Eurofly s.p.a. il termine ex art. 180, II comma, c.p.c. per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per tutte le motivazioni di cui agli atti del giudizio qui da intendersi interamente trascritte; nel merito e in via principale accertare e dichiare la carenza di legittimazione attiva degli attori nei confronti di Eurofly s.p.a. e/o la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima società nonché, conseguentemente, l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea proposta nei confronti della medesima convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 1 e 2 d. l.vo. 111/95, e conseguentemente rigettare tutte le domande avanzate dalle parti attrici nei confronti della scrivente, per tutte le motivazioni di cui agli atti del giudizio qui da intendersi interamente trascritte; in via subordinata, nella denegata ed inverosimile ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, limitare la quantificazione del danno subito dalle cose secondo i criteri stabiliti dalla legge 19.5.1932 n. 841 di approvazione della convenzione di Varsavia del 1929 e successive modifiche o, in alternativa, dall'art. 16 comma III d.l.vo 111/1995, e comunque secondo la normativa che sarà ritenuta applicabile alla responsabilità patrimoniale per lo smarrimento del bagaglio aereo, con esclusione di qualsiasi ulteriore e diversa voce di danno, per tutte le motivazioni di cui agli atti del giudizio qui da intendersi interamente ritrascritte; in ogni caso condannare gli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, per avere radicato e proseguito l'odierno giudizio in evidente mala fede e colpa grave, per tutte le motivazioni di cui agli atti del giudizio qui da intendersi interamente ritrascritte; tutte le domande vinte con vittoria di spese, diritti ed onorari".

P R O C E S S O

Con atto di citazione notificato nel novembre del 2004 T. Francesca ed A.Fabrizio convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala la Eurofly s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dello smarrimento di un bagaglio in occasione di un viaggio aereo a bordo di un velivolo della compagnia convenuta.

Allegavano, in particolare, che avevano programmato la loro luna di miele a Cancun, in Messico, località raggiunta in data 9.9.2004 con il volo GJ2088 (tag number AZ995974) della Eurofly s.p.a.; che avevano portato con loro due valigie per una permanenza di 15 giorni; che, all'aereoporto di destinazione, la valigia della T. non era stata riconsegnata; che avevano subito denunciato l'accaduto al locale ufficio della compagnia Alitalia, del cui gruppo faceva parte la convenuta; che l'accaduto aveva sconvolto la luna di miele; che, tornati in Italia, si erano attivati per rinnovare la propria denunzia all'Eurofly; che solo in data 11.5.2004 la convenuta li aveva informati che il loro bagaglio non era stato ritrovato, facendo prontezza del pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 335,00 in base al peso di kg 16,5 (arrotondato a 20); che essi avevano, per contro, richiesto il risarcimento dei danni consistiti nelle spese sostenute per il viaggio di nozze, delle spese sostenute per sostituire la merce smarrita, dei danni morali ed esistenziali patiti in ragione della disastrosa vacanza; che la Eurofly era responsabile per la gestione del loro bagaglio; che i danni ammontavano ad € 8.715,50 (€ 1.050,00 per le spese sostenute in previsione del viaggio di nozze; € 500,00 per le spese sostenute per l'acquisto del vestiario sostitutivo; € 4.777,00 "a titolo di inadempimento contrattuale e quale corrispettivo pagato per il viaggio di nozze rovinato" ed € 2.388,50 per il danno da vacanza rovinata), ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio la Eurofly s.p.a., eccependo la propria carenza di legittimazione, poiché gli attori, ai sensi dell'art. 14 del d. l.vo n. 111/1995, avrebbero potuto rivolgersi esclusivamente all'agenzia di viaggio ovvero al tour operator che avevano loro venduto il pacchetto turistico; che il danno per lo smarrimento del bagaglio poteva essere risarcito nei ristretti limiti di cui all'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 1929, ovverosia nei limiti di 250 franchi francesi per chilogrammo; che i danni comunque andavano richiesti al tour operator, stante la presenza di una copertura assicurativa nel contratto stipulato dagli attori; che la Eurofly s.p.a. aveva offerto il ristoro della somma di € 335,00 nel rispetto della detta Convenzione di Varsavia; che non poteva essere riconosciuta la somma di € 1.050,00 per spese sostenute prima della vacanza ed in previsione della stessa, e presuntivamente riferite a capi di vestiario di cui non vi era la minima prova che fossero all'interno del bagaglio smarrito; che non poteva essere riconosciuta la somma di € 4.777,00 pari all'intero corrispettivo della vacanza, poiché il pacchetto non era stato venduto dal vettore aereo e non era credibile che lo smarrimento di un bagaglio avesse irrimediabilmente ed integralmente rovinato la vacanza; che neanche potevano riconoscersi € 2.338,50 a titolo di danno da vacanza rovinata, non potendosi tale categoria ricondurre al danno esistenziale, inteso come lesione permanente di interessi costituzionalmente protetti, né a quello patrimoniale, né a quello morale, in quanto non derivante da reato; che, in ogni caso, l'ammontare richiesto dagli attori era spropositato ed in ciò stava la loro malafede ad agire in giudizio; tutto quanto sopra eccepito, concludeva per il rigetto della domanda attrice, ovvero, in via subordinata, per il suo ridimensionamento; con vittoria di spese.

La causa, istruita con produzione di documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2006, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

M O T I V I

E' pregiudiziale l'esame della eccezione "di nullità del procedimento di primo grado" sollevata dalla Eurofly s.p.a. per non avere il giudice istruttore, in violazione dell'art. 180, II comma, c.p.c., assegnato alla convenuta il termine di venti giorni prima dell'udienza di trattazione per sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Come già esplicitato in sede di ordinanza istruttoria, l'eccezione è destituita di fondamento giuridico, posto che il detto termine è assegnato in ogni caso dalla legge, di guisa che la parte convenuta aveva sicuramente la facoltà di sollevare le eccezioni de quibus nel termine legale, a prescindere da qualsiasi specificazione ad opera del giudice istruttore (Cass. Civ., Sez. III, 18.4.2006, n. 8938; nonché Cass. Civ., Sez. I, 6.7.2004, n. 12314, e Cass. Civ., Sez. III, 29.10.2001, n. 13414, che, con riferimento alla mancata assegnazione del termine in ipotesi di convenuto contumace, escludono la violazione del contraddittorio con argomentazione valevole a fortiori nel caso di convenuto costituito).

Gli attori hanno spiegato domanda di risarcimento dei danni patiti a causa dello smarrimento del bagaglio della signora T. durante il viaggio di nozze, convenendo in giudizio il vettore aereo Eurofly s.p.a..

E' opportuno premettere in punto di fatto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, i coniugi A.acquistarono dal venditore Agenzia di Viaggi "Capo Boeo Viaggi e Turismo" di Marsala un pacchetto turistico denominato "Merengue Caraibico", avente ad oggetto un soggiorno a Cancun (Messico), pacchetto organizzato dal tour operator Jato Travel e composto principalmente da una prestazione alberghiera di giorni 15 presso il villaggio "Don Villan" e dal volo aereo Roma Cancun GJ2088.

Il vettore aereo convenuto ha, in primo luogo, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio), sostenendo che, avendo gli attori acquistato "un pacchetto turistico tutto compreso", essi, a mente dell'art. 14 del d. l.vo 111/95, avrebbero potuto convenire esclusivamente il venditore ovvero l'organizzatore del viaggio, i quali solo, se del caso, avrebbero potuto agire in rivalsa nei confronti del vettore aereo.

L'eccezione è infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'art. 14 del d. l.vo 111/95 non istituisce affatto una "legittimazione passiva" eslcusiva in capo all'organizzatore od al venditore di un viaggio tutto compreso, ma si limita a prevedere che essi possano essere convenuti in giudizio per il mancato od inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, facendo salvo il loro diritto di rivalersi nei confronti dei prestatori di servizi di cui si sono avvalsi.

La legge non dice (né potrebbe dire, a pena di violazione palese degli artt. 3 e 24 della Costituzione) che al consumatore è precluso di rivolgere direttamente le sue richieste risarcitorie al diretto autore del danno, ma si limita a prevedere, in un'ottica di favore del viaggiatore, una legittimazione concorrente del venditore ed organizzatore anche per i servizi non direttamente prestati da costoro, ma dagli stessi "scelti" per il cliente e con il medesimo pattuiti.

E' evidente che la ratio sottesa alla normativa de qua è quella di agevolare il consumatore, offrendogli un interlocutore diretto in termini di responsabilità al quale rivolgere le proprie pretese (anche) risarcitorie, conformemente al concreto atteggiarsi di un'operazione negoziale che, sul versante del consumatore, materialmente si realizza con l'intervento immediato e primario del venditore e/o dell'organizzatore dei viaggi organizzati.

Ed è del pari evidente che tale ratio può giustificare solo la previsione di una titolarità passiva concorrente del venditore ed organizzatore (salvo il suo diritto di rivalsa), ma non certo una sua irragionevole titolarità esclusiva in ipotesi di danni concretamente arrecati da soggetti altri.

Deve ritenersi, pertanto, che l'acquirente di un viaggio tutto compreso, al di là dell'azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore, possa esperire un'azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo (o di altro prestatore dei servizi acquistati con il pacchetto), tanto a titolo contrattuale, dovendosi il consumatore configurare come un terzo in favore del quale è stato stipulato il (o comunque "protetto" dal) contratto di noleggio del velivolo e trasporto dei passeggeri (sull'ambito della figura in questione si veda Cass. Civ., Sez. III, 26.1.2006, n. 1698; Cass. Civ., Sez. III, 29.7.2004, n. 14488; Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2003, n. 11001), quanto in via aquiliana.

Nel caso di specie gli attori hanno esperito l'azione contrattuale (in qualità di terzi beneficiari o protetti), come si ricava agevolmente dall'espressa menzione del contratto di acquisto del pacchetto turistico tra i fatti costitutivi della domanda.

Essa nel merito è parzialmente fondata, ed in quanto tale deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

Con l'imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (ex art. 1681 c.c.; ex art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, ratificata e resa esecutiva con legge 19.5.1932 n. 841, come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 ratificato con l. 3 dicembre 1962 n. 1832; ed ex art. 17, comma II, della Convenzione di Montreal del 28.5.1999, ratificata e resa esecutiva con legge n. 12 del 10.1.2004; oltre che firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'art. 300, n. 2, CE, approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed entrata in vigore, per quanto riguarda la detta Comunità, il 28 giugno 2004; oltre che riversata nel regolamento comunitario 889/2002 di modifica del regolamento n. 2027/1997).

Non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi (come ha blandamente fatto la convenuta in comparsa) la responsabilità dell'impresa di handling gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo avere consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo (con connesso e strumentale obbligo di custodia del bagaglio) ed inizia l'autonoma custodia della società aeroportuale (ex multis: Cass. Civ. Sez. III, 26.11.2003, n. 18074; in parte motiva Cass. Civ., Sez. III, 25.10.2001, n. 12015; Cass. Civ., Sez. III, 9.10.1997, n. 9810; Cass. Civ. Sez. III, 14.10.1992, n. 8531).

Del pari è infondata l'eccezione della convenuta di difetto di titolarità passiva della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio, in ragione del fatto che gli attori con il pacchetto turistico de quo avrebbero "acquistato" anche una copertura assicurativa.

Non vi è, innanzitutto, prova della tipologia di assicurazione stipulata dagli attori e dei rischi da essa coperti; in secondo luogo, è noto che l'eventuale indennizzo corrisposto da un soggetto tenuto contrattualmente ad assumersi i rischi di un fatto illecito altrui non spiega alcuna refluenza sul diverso titolo aquiliano in forza del quale è tenuto il danneggiante, nemmeno in punto di compensatio lucri cum damno (ex multis: Cass. Civ.; sez. III, 27.7.2001, n. 10291; Cass. Civ., Sez. III, 10.2.1999, n. 1135).

La convenuta, pertanto, deve rispondere dei danni conseguenti allo smarrimento del bagaglio.

La T. ha dedotto di avere speso € 1.050,00 per parte del vestiario immesso nella valigia smarrita, all'uopo versando in atti degli scontrini di pari ammontare totale rilasciati da negozi di abbigliamento donna poco prima della partenza.

Pur non essendovi la prova che tali abiti siano stati effettivamente immessi nel bagaglio poi smarrito, ritiene il Tribunale che il valore di una valigia di fattura media e di capi di vestiario per 15 giorni possa essere presuntivamente ed equitativamente stimato all'attualità quanto meno nella somma richiesta, che pertanto deve essere riconosciuta.

Spetta, poi, agli attori il risacimento del diverso danno consistito nelle spese sostenute per acquistare il vestiario "sostitutivo" una volta pervenuti a destinazione.

Danno che, per gli stessi motivi sopra detti, ben può essere risarcito nella somma richiesta di € 500,00 all'attualità.

Nulla può essere riconosciuto, invece, agli attori a titolo di danno "da inadempimento contrattuale e quale corrispettivo pagato per il viaggio di nozze", posto che la somma richiesta di € 4.777,00, concretandosi nel corrispettivo dell'intera vacanza (alloggio e volo aereo, oltre prestazioni accessorie), avrebbe potuto essere ottenuta solo in seguito ad una non richiesta pronunzia giudiziale di risoluzione del contratto.

Tale domanda, peraltro, in quanto destinata a travolgere l'intera pattuizione, avrebbe avuto come contraddittore non già il vettore aereo, ma l'organizzatore od il venditore del pacchetto turistico.

Resta da esaminare la domanda di risarcimento dei "danni esistenziali derivati dallo stress da vacanza rovinata".

Non è davvero questa la sede per rammentare il lungo ed ormai noto percorso giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di risarcibilità dei danni non patrimoniali, se non per evidenziare alcuni dei princiali punti di approdo, ormai condivisi e costituenti ius receputm della giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 31.5.2003, nn. 8827, 8828; Corte Costituzionale 11.7.2003, n. 233; Cass. Civ., Sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20343; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20323; Cass. Civ., Sez. III, 19 ottobre 2005, n. 20205; Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729; Cass. Civ., SS.UU., 24.3.2006, n. 6572; Cass. Civ., Sez. III, 12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ., Sez. II, 6.2.2007, n. 2546): 1) il danno morale, inteso quale turbamento transeunte dell'animo, non esaurisce la categoria dei pregiudizi risarcibili ex art. 2059 c.c.; 2) rientra nella nozione di danno non patrimoniale anche quello biologico inteso come lesione dell'integrità psicofisica; 3) devono essere risarciti ex art. 2059 c.c. tutti i danni non patrimoniali conseguenti a lesione di interessi costituzionalmente garantiti, ivi compreso quello morale, a prescindere dall'integrazione di una fattispecie di reato.

Più discussa, in dottrina ed in giurisprudenza, è la questione della configurabilità o meno dell'autonoma figura del danno esistenziale e della sua sovrapponibilità al c.d. "danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti".

Al riguardo, dopo un iniziale atteggiamento scettico della Suprema Corte che aveva evidenziato l'inutilità e la "pericolosità"dogmatica di tale voce di danno in presenza dell'ormai riconosciuta risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione di interessi costituzionalmente garantiti (tanto incidentalmente quanto drasticamente Cass. Civ., Sez. III, 29.7.2004, n. 14488 ed ex professo Cass. Civ., Sez. III, 15.7.2005, n. 15022), si registrano importanti arresti dello stesso giudice di legittimità nel senso della autonoma configurabilità del danno esistenziale, inteso come "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (Cass. Civ., Sez. II, 6.2.2007, n. 2546; e soprattutto Cass. Civ., Sez. III, 12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ. SS.UU., 24.3.2006, n. 6572).

Ritiene questo giudice di dovere prestare adesione a tale ultimo indirizzo, in considerazione del fatto che la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito si situa a monte sul piano dell'antigiuridicità e non integra di per sé il (logicamente) successivo danno da risarcire, posto a valle della condotta contra ius.

Allo stato attuale dell'arte, dunque, il genus del danno non patrimoniale ricomprende il danno morale inteso come patema d'animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge, e quindi in presenza di reato ovvero anche a prescindere da esso in caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti, il danno biologico inteso come lesione dell'integrità psico fisica tutelata dall'art. 32 della Costituzione, ed il danno esistenziale per come sopra delineato laddove lesivo di interessi costituzionalmente garantiti.

In questo quadro dogmatico, il danno da vancanza rovinata lamentato dagli attori non può sussumersi nella detta ultima species (danno esistenziale), posto che, se pure, come si preciserà dappresso, lo smarrimento del bagaglio incide su interessi costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 36), esso non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso.

Il danno in esame, a ben vedere, in null'altro si concreta che in uno stress, un disagio ed una sofferenza transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspettative, della "qualità" e della serenità della vacanza (una cui parte significativa, è stata peraltro necessariamente canalizzata nella ricerca del bagaglio e nell'acquisto dei vestiti sostitutivi), aspettative, qualità e serenità che nel caso di specie devono presumersi particolarmente intense, posto che non di una vacanza qualsivoglia trattavasi, ma di una luna di miele, ovverosia di un'esperienza emotiva di difficile comparazione con altri viaggi ed esperienze di vita.

Quello che gli attori hanno patito, in altri termini, è un vero e proprio danno morale, il quale può essere risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l'ipotesi di violazione di interessi costituzionalmente garantiti.

E' necessario, pertanto, andare alla ricerca della eventuale copertura normativa primaria ex art. 2059 c.c..

Essa va rinvenuta nell'art. 2 della Costituzione, in quanto trattasi di danno arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicare la propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici, specie se connesse ad un'esperienza così emotivamente significativa nel percorso di vita di una persona come il viaggio di nozze.

Del perché, invece, la copertura normativa alla risarcibilità del danno morale non possa essere rinvenuta nel d. l.vo 111/1995 sui viaggi "tutto compreso", per come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, si dirà innanzi.

Tale danno deve essere equitativamente determinato, tenendo conto, da un lato, del fatto che il bagaglio è andato definitivamente smarrito, che il viaggio è durato 15 giorni e che trattavasi di luna di miele, dall'altro, che il soggiorno è stato comunque interamente fruito dagli attori e che il prezzo complessivo della vacanza ammontava ad € 4.777,00.

Alla luce di tali elementi di giudizio il danno morale patito dagli attori andrebbe liquidato in complessivi € 1.000,00 all'attualità.

Conclusivamente, spetterebbe agli attori la somma di € 2.550,00 all'attualità.

Deve, tuttavia, rilevarsi che in subiecta materia trova applicazione la citata Convenzione di Montreal stipulata il 28.5.1999 (come detto recepita nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica n. 12 del 10.1.2004; oltre che firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'art. 300, n. 2, CE, approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed entrata in vigore, per quanto riguarda la detta Comunità, il 28 giugno 2004; oltre che riversata nel regolamento comunitario 889/2002 di modifica del regolamento n. 2027/1997).

A mente dell'art. 22 della Convenzione "nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare".

Al cambio alla data odierna, dunque, la responsabilità del vettore aereo in caso di smarrimento del bagaglio non può eccedere la somma € 1.131,00 (valore unitario del diritto speciale di prelievo € 1,131 x 1.000), ed in tali limiti, pertanto, il danno attoreo deve essere liquidato.

Non può giungersi a conclusioni diverse invocando, come hanno fatto gli attori, l'applicabilità della disciplina normativa regolante i viaggi "tutto compreso".

E' vero che tanto l'art. 15 della legge n. 1084 del 27.12.1977 di ratifica della Convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggi internazionali (ove si dispone il risarcimento di "qualsiasi pregiudizio"), quanto l'art. 14 del d. l.vo 111/1995, recettivo della direttiva comunitaria 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", quale deve essere interpretato alla luce della pronunzia della Corte di Giustizia resa nella causa n. 168/2000, non prevedono limitazioni di sorta e devono ritenersi ricomprensivi anche del danno morale.

Il supremo giudice comunitario ha chiarito, infatti, che il danno risarcibile sulla scorta della direttiva in questione è anche quello "non corporale" sulla base 1) dell'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri, con la conseguenza che la sua mancanza in altri determinerebbe delle "distorsioni di concorrenza notevoli, tenuto conto del fatto che si rilevano frequentemente danni morali in tale settore", 2) della considerazione che la detta direttiva e più particolarmente il suo art. 5 ("per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi") "mira a offrire una tutela ai consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza ha per gli stessi un'importanza particolare".

Osta, però, alla applicabilità delle citate disposizioni al caso di specie la circostanza che gli attori abbiano fatto valere la responsabilità (contrattuale) del vettore aereo, tenuto verso il passeggero alla sola prestazione di trasporto (ed a quelle accessorie) con i limiti risarcitori già detti, e non già quella del venditore od organizzatore del pacchetto turistico, il cui impegno negoziale si estende a tutta la vacanza, del cui buon esito, pertanto, interamente risponde (fatto salvo il proprio diritto di rivalsa ex art. 14, comma II, d. l.vo 111/1995).

Non può condurre ad un'interpetazione differente il rilievo che, in presenza di un contratto di un viaggio "tutto compreso", il cui contenuto si sostanzia in una serie di prestazioni pattuite in favore ed a beneficio dei terzi viaggiatori, sarebbe poco ragionevole parametrare diversamente l'ampiezza del diritto del danneggiato ad essere ristorato dei danni patiti, a seconda che esso decida di rivolgersi al soggetto con cui ha stipulato il contratto, ovvero al soggetto direttamente tenuto materialmente (e giuridicamente) alla singola prestazione nei suoi confronti.

Siffatto rilievo, infatti, va incontro alla insormontabile obiezione che nell'ipotesi di azione (contrattuale) nei confronti del vettore aereo il passeggero fa valere un danno derivante dalla inesatta esecuzione della prestazione di trasporto, mentre nell'ipotesi di azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore turistico il consumatore fa valere un danno dalla inesatta esecuzione della prestazione di "organizzazione della vacanza".

E non è affatto irragionevole che il legislatore (comunitario e nazionale) abbia inteso regolare diversamente l'ambito di responsabilità dell'uno e dell'altro in ragione della diversità giuridica ed economica, sia a livello qualitativo che quantitativo, dei loro impegni negoziali nei confronti del viaggiatore/consumatore.

Neanche può obiettarsi che non avrebbe senso prevedere, da un lato, una responsabilità limitata del vettore aereo laddove direttamente convenuto in giudizio dal viaggiatore, e dall'altro una possibilità di rivalsa da parte del tour operator o venditore del pacchetto turistico illimitatamente responsabili nei confronti del consumatore, con l'apparente conseguenza di tutelare maggiormente il tour operator ed il venditore rispetto al viaggiatore.

Anche a volere ritenere non applicabile al vettore aereo convenuto in rivalsa la clausola di limitazione di responsabilità di cui all'art. 22 della Convenzione di Montreal (questione la cui risoluzione deve passare necessariamente dall'interpretazione dell'apparentemente stentoreo dettato di cui all'art. 29 della detta Convenzione, a mente del quale: "nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio"), va osservato, comunque, che in tal caso il vettore non risponde in forza di un singolo contratto di trasporto aereo con il passeggero, ma di un ben più complesso ed oneroso obbligo contrattuale di noleggio del velivolo, dal che legittimamente può discendere un più ampio regime di responsabilità.

Le obiezioni analizzate, dunque, non inficiano la tesi della sussistenza, in forza della Convenzione di Montreal, della limitazione di responsabilità del vettore aereo convenuto direttamente in giudizio dal passeggero per il caso di danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio, anche laddove la prestazione del vettore sia resa nell'ambito di un pacchetto turistico tutto compreso.

Resta da chiedersi se le conclusioni sopra raggiunte possano essere revocate in dubbio, ritenendo che la Convenzione di Montreal, nel prevedere il detto limite di responsabilità, abbia inteso fare riferimento solo al danno patrimoniale consistito ex se nello smarrimento (ovvero distruzione, ovvero deterioramento) del bagaglio aereo, lasciando agli ordinari principi risarcitori il governo del regime della responsabilità per le altre tipologie di danno.

Milita contro quest'ultima interpretazione il rilievo che la detta convenzione, a ben vedere, si occupa primariamente dei tipici eventi lesivi verificabili a bordo di un velivolo aereo (o nelle fasi preparatorie ed accessorie al volo), incentrando la sua attenzione sui fatti generatori: morte, lesione personale, ritardo del volo, smarrimento, distruzione o deterioramento del bagaglio, prescindendo quindi del tutto dalla tipologia dei danni conseguenti (letteralmente "derivanti da") a tali eventi.

Non vi è che non veda, peraltro, che ritenere diversamente significherebbe vanificare la stessa ratio politico-legislativa sottesa all'intera Convenzione, la quale mira a contemperare le contrapposte esigenze di assicurare un'effettiva riparazione dei danni ai passeggeri e di consentire ai vettori aerei di esercitare la loro attività imprenditoriale con costi (anche assicurativi) programmati e certezza di utili (così sortendo anche effetti di calmierazione dei prezzi dei voli).

Mette conto, da ultimo, precisare che la limitazione di responsabilità del vettore aereo per i danni de quibus non può essere sospettata di incostituzionalità.

E noto, infatti, che "la regola generale dell'integrità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato a chi sia stato non iure danneggiato non ha copertura costituzionale, atteso che in casi eccezionali, verificabili sia nel campo della responsabilità contrattuale sia in materia di responsabilità extracontrattuale, il legislatore può legittimamente ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno, purché la riduzione del risarcimento dipenda dall'equilibrato componimento, assicurato dalla norma di conformazione del medesimo danno risarcibile, degli opposti interessi in gioco (Corte Costituzionale. 2.11.1996, n. 369; nello stesso senso Cass. Civ., SS. UU., 14.4.2003, n. 5902; Corte Eur. Dir. Uomo, 6.4.2004).

L'equilibrato componimento che la Convenzione di Montreal ha inteso assicurare, per quanto qui rileva, con riferimento ai danni derivanti dalla distruzione, smarrimento o deterioramento dei bagagli, è di facile intuizione, alla luce della natura statisticamente bagatellare dei pregiudizi conseguenti a tali eventi da un lato, ed alla esigenza sopra evidenziata di consentire ai vettori aerei di esercitare la loro attività imprenditoriale con costi (anche assicurativi) programmati e certezza di utili (così sortendo anche effetti di calmierazione dei prezzi dei voli) dall'altro.

Non è un caso che la stessa Convenzione di Montreal preveda che il limite risarcitorio sopra detto non si applichi, laddove il passeggero renda una "dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione", pagando un'eventuale tassa supplementare, nel qual caso "il vettore sarà tenuto al risarcimento sino alla concorrenza della somma dichiarata…".

Tale previsione, infatti, consente di raggiungere un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco anche laddove il danno derivante dallo smarrimento del bagaglio possa, in ragione della sua natura o delle cose in esso contenute, avere un'incidenza superiore a quella ordinariamente presumibile.

Da ultimo mette conto di precisare che tutte le considerazioni sopra svolte, partendo dalla qualificazione della domanda attorea siccome contrattuale, non mutano laddove essa sia configurata come aquiliana, in virtù dell'ampia clausola di equivalenza di cui all'art. 29 della Convenzione (di cui pure si è detto sopra).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere solo parzialmente accolta e, per l'effetto, la convenuta va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.131,00 (esclusi rivalutazione ed interessi, componenti del danno così legalmente "limitato").

Non può essere disposta la pubblicazione della sentenza sulle riviste indicate dall'attrice, in quanto trattasi di tutela riparatoria del danno morale apprestata da norme speciali non applicabili alla controversia in esame, ed in via generale, in ipotesi di reato, dall'art. 185 c.p. all'esito di processo penale.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice unico, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare agli attori la somma di € 1.131,00;

2. condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.470,00, di cui € 197,20 per spese ed € 660,00 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Marsala, lì 5.4.2007

Il Giudice

dott. Pier Luigi Tomaiuoli