Risarcimento danno vaccinazione

I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria già beneficiari dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92 possono presentare direttamente al Ministero della Salute domanda ai sensi della Legge 229/05 per l’ottenimento di un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge 210/92 a seconda della categoria ascritta.
La domanda può essere presentata altresì dai congiunti che abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa al danneggiato.

I beneficiari della legge 229/05 possono ottenere altresì un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/05 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

L’istruttoria delle pratiche e la liquidazione dei benefici previsti dalla legge 229/05 è interamente di competenza del Ministero della Salute e non delle Regioni.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all'applicazione dei benefici stessi. La graduatoria sarà emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della Salute e avrà scadenza semestrale.

Lo Studio Legale Bartolini tutela gli interessi dei soggetti danneggiati dalla richiesta, dall'istruttoria sino alla liquidazione degli indennizzi mensili e degli arretrati.