Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

L'esclusione della punibilità, introdotta nel 2015, si applica quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Con la riforma Cartabia, la cui entrata in vigore è prevista per il 30.12.2022, tale istituto si applica per i reati che prevedono una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel minimo a due anni (in precedenza si applicava ai reati che prevedevano una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni).