Rinuncia all'eredità per soggetti minorenni

Rinuncia all'eredità per soggetti minorenni

Quando un genitore rinuncia all'eredità (ad esempio quella dei suoi genitori) i figli subentrano nella quota ereditaria  in forza dell’istituto della c.c. rappresentazione, in base alla quale il discendente (rappresentante) è chiamato a succedere in sostituzione dell’ascendente (rappresentato) che non voglia accettare l’eredità, acquistando di conseguenza l’eredità. Se i figli sono minorenni non hanno la possibilità di decidere da soli se accettare o meno l’eredità e, dunque, nel caso in cui l'asse ereditario sia costituito da soli debiti, ovvero se i debiti superino i crediti e le disponibilità mobiliari ed immobiliari, sarebbe opportuno e conveniente che anche i soggetti minorenni procedessero alla rinuncia dell'eredità. In questo caso, a differenza dei maggiorenni, è obbligatoria l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in ragione del luogo di residenza o dimora abituale dei minori che dovrà attentamente valutare l'opportunità della rinuncia, ossia verificare l'esistenza di una o più circostanze tali da far apparire evidenti le ragioni per le quali l’accettazione dell’eredità possa in qualche modo risultare dannosa per il minore, quali ad esempio un’eredità gravata da numerosi debiti, ovvero priva di beni immobili (le ragioni giustificatrici potranno essere sia di natura patrimoniale che di diversa natura).