Danno da mobbing

Due le tematiche principali affrontate dai Giudici di Palazzo Spada, nella decisione n. 1739/2008: Consiglio di Stato Sezione VI 15 aprile 2008 n. 1739

1) la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riguardo alle domande di risarcimento dei danni derivanti da mobbing, avanzate da pubblici dipendenti che trovino fondamento in violazione degli obblighi contrattuali;

2) i presupposti per il risarcimento del danno in tale ipotesi.

In merito al punto 1), la sez. VI ritiene che rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia con la quale un professore universitario ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che, a seguito della soppressione di un istituto universitario, lo stesso per circa due anni non sia stato assegnato ad una struttura dipartimentale.

Infatti, la controversia de qua rientra nella cognizione esclusiva del G.A. concernente le questioni attinenti al rapporto di impiego dei professori universitari ex articoli 3 e 63, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; l’estensione di tale giurisdizione al risarcimento del danno, inoltre, è codificata dall’art. 7, comma 3 della legge n. 1034/71, come modificato con legge n. 205/2000.

I giudici, incidenter, specificano che la "pregiudiziale amministrativa", ovvero il necessario previo annullamento dell’atto amministrativo, cui sia riconducibile la lesione, non può in ogni caso applicarsi a fattispecie di mera inerzia dell’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato ricorda, in riferimento al punto 2), che la risarcibilità del danno derivante da mobbing può essere rivendicata dal dipendente interessato in due modi:

- in via extra-contrattuale, ai sensi dell’art. 2043 codice civile, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario;

- in via contrattuale, tenuto conto dell’obbligo del datore di lavoro, riconducibile all’art. 2087 cod. civ., di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro .

In questo secondo caso sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo - ove si tratti di rapporto di pubblico impiego non privatizzato - nella misura strettamente riconducibile ad un contesto di specifiche inadempienze agli obblighi del datore di lavoro.

Ai fini della configurabilità del mobbing per violazione degli obblighi contrattuali, le inadempienze possono ravvisarsi anche in comportamenti omissivi, contraddittori o dilatori dell’Amministrazione, ovvero in atti posti in essere in violazione di norme, sulle quali non sussistano incertezze interpretative, o ancora nella reiterazione di atti, anche affetti da mere irregolarità formali, ma dal cui insieme emerga una grave alterazione del rapporto sinallagmatico, tale da determinare un danno all’immagine professionale e alla salute del dipendente.

Secondo il CdS, con riferimento al caso di specie, la lesione subita dal diretto interessato è pacificamente riconducibile alla condizione di estremo disagio logistico e organizzativo in cui il medesimo ha dovuto espletare oltre due anni di attività, senza dubbio in corrispondenza dell’ingiustificato ritardo con cui è intervenuta la definitiva individuazione della struttura di riferimento per l’attività didattica del medesimo; l’assenza di colpa dell’Amministrazione al riguardo – trattandosi di responsabilità contrattuale – avrebbe dovuto essere provata dall’Amministrazione stessa che non ha viceversa fornito alcun elemento, atto ad escludere che l’inadempienza agli obblighi, sopra specificati, del datore di lavoro, fosse nella fattispecie riconducibile a cause, non imputabili all’Amministrazione stessa, nei termini esplicitati dall’art. 1218 cod. civ..

Pertanto, il GA accoglie la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dell’Università di appartenenza dal professore universitario e quantifica in via equitativa il danno ex art. 1226 cod.civ..